Assunzioni di “donne svantaggiate”
Andiamo con ordine cominciando dalle agevolazioni per le assunzioni delle donne previste dalla legge n. 178/2020.
Modificando quanto già contenuto nella legge n. 92/2012 e per le sole assunzioni effettuate nel biennio 2021 – 2022, il Legislatore ha previsto sgravi contributivi per le donne c.d. “svantaggiate” per un massimo di 6.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro privato, in caso di assunzione a tempo indeterminato fino a diciotto mesi, o dodici per una assunzione a tempo determinato che, in caso di trasformazione, diventano diciotto. Si tratta, come ben si vede, di un beneficio non strutturale ma limitato al biennio sopra indicato, trascorso il quale, in assenza di ulteriori atti normativi, tornerà, pienamente, in vigore, quello vecchio che prevede una agevolazione pari al 50% della contribuzione a carico del datore.
Le donne, che sono portatrici dell’agevolazione, sono quelle prive di qualsiasi impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in alcune regioni del nostro Centro Sud che possono ricevere i fondi strutturali della Comunità Europea, oppure assunte in settori, determinati annualmente da un D.M. del Ministro del Lavoro, che presentano una forte disparità di genere, oppure, ovunque residenti e prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Tale ultima condizione si realizza in favore di chi, nel periodo preso in considerazione, non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato di almeno sei mesi o di collaborazione coordinata e continuativa o, comunque, autonomo, che abbia comportato un reddito non superiore nel primo caso a 8.145 euro e nel secondo a 4.800. Ricordo che sono, parimenti, agevolabili, alle stese condizioni le assunzioni delle donne “over 50” disoccupate da oltre dodici mesi.
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