Descrizione
La L.R. 24/2017 e la delibera di G.R. n. 954/2018 stabiliscono che il CUAV deve essere composto da componenti necessari e componenti eventuali.
Sono componenti necessari:
- il rappresentante unico della Provincia di Rimini, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
- il rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna;
- il rappresentante unico del Comune o dell'Unione di Comuni titolare dello strumento urbanistico all’esame del CUAV.
Sono componenti eventuali:
- i rappresentanti (con voto deliberativo) degli Enti che devono rilasciare l’intesa in ordine alle parti del piano in esame che producono variante ad altri strumenti di pianificazione o che ne assumono il valore e gli effetti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 52 e 51 della L.R. 24/2017;
- i rappresentanti (con voto consultivo) delle Amministrazioni che esercitano funzioni di tutela e governo del territorio nei casi in cui, secondo la disciplina vigente, sono competenti ad esprimere il loro parere sullo strumento di pianificazione in esame