Descrizione
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 11/10/2018 è stato istituito il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 47 della Legge Regionale n. 24/2017.
Il Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Rimini è l’organo introdotto dalla nuova legge urbanistica regionale, la L.R. 24/2017, con la finalità di coordinare e integrare in un unico provvedimento, ai sensi dell’art. 47, comma 1:
a) l'esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione;
b) l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale;
c) l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
d) le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU ha il valore e gli effetti e l'intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali
e) Il CUAV della Provincia di Rimini ha sede in Via Dario Campana n. 64 a Rimini, indirizzo PEC: cuav@pec.provincia.rimini.it
Funzioni
Il CUAV si esprime sui seguenti strumenti urbanistici, e relative varianti, dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale:
a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all’art. 31 della L.R. n. 24/2018;
b) gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato delineato ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;
c) gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell’art. 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;
d) i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all’art. 38, comma 17, della L.R. n. 24/2017.
Il CUAV si esprime altresì su ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale che interessi il territorio di propria competenza, per il quale, ai sensi dell’art. 43, comma 3, della L.R. n. 24/2017, trova applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. n. 24/2017 (in quanto la legge che lo disciplina non detta uno specifico procedimento circa le sue modalità approvative).