Descrizione
La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta n. 1973 del 22/11/2021 ha dato attuazione all’art. 19 della legge n. 157/92 in materia di partecipazione ai piani di controllo del cinghiale, da parte dei proprietari e conduttori dei terreni su cui insistono colture da tutelare.
Le aziende agricole posso presentare alla Polizia Provinciale, esclusivamente sui moduli predisposti, istanza per ottenere l’autorizzazione alla partecipazione ai piani di controllo del cinghiale limitatamente ai propri terreni in attualità di coltivazione con produzioni da tutelare esposte a rischio di danneggiamento purché non in contrasto con altri interventi di controllo del cinghiale da svolgersi o in corso di svolgimento.
La domanda di autorizzazione può essere richiesta da titolari di aziende agricole munite di Partita IVA attiva e regolarmente iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, per tutelare le proprie produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale, sui terreni diproprietà o in regolare conduzione ricompresi nel territorio della Provincia di Rimini.
Il titolare dell’Azienda agricola che intende avvalersi della possibilità di svolgere piani di controllo del cinghiale, limitatamente ai terreni propri o in conduzione, al fine di tutelare le proprie produzioni agricole, deve presentare apposita istanza alla polizia Provinciale di Rimini utilizzando esclusivamente l’apposito modello.
L'istanza è composta da una domanda principale, redatta e sottoscritta dal titolare dell'azienda, e da uno o due allegati (autocertificazioni) riportanti i dati dei coadiutori di fiducia indicati dall'azienda.
In seguito, personale della Polizia Provinciale di Rimini effettuerà opportuni sopralluoghi al fine di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1973/21. Contestualmetne verrà richiesto il parere del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) della Regione Emiilia-Romagna.
Ulteriori verifiche verranno effettuate d'ufficio. Il procedimento si può concludere positivamente o negativamente, nel primo caso verrà rilasciata apposita autorizzazione con tanto di prescrizioni; nel secondo caso verrà emesso provvedimento motivato di diniego previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/90.