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SCIA Inizio attività autoscuola

  • Servizio attivo

La SCIA per l'inizio attività autoscuola è una dichiarazione che consente di avviare l'attività senza autorizzazione preventiva, garantendo il rispetto delle normative.


A chi è rivolto

Il richiedente (Titolare/legale rappresentante) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. aver compiuto i 21 anni
  2. risultare di buona condotta
  3. essere in possesso di adeguata capacità finanziaria ai sensi art. 2 del D.M. 317/95 smi
  4. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
  5. essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza BIENNALE maturata negli ultimi cinque anni, comprovata in conformità alle indicazioni dell'Ufficio mediante copia delle fatture/buste paga riferite almeno a ciascun trimestre del biennio considerato, da prodursi in allegato alla SCIA.
Si precisa che, per quanto attiene alle abilitazioni possedute, il soggetto deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (DM 17/2011smi).
Nel caso in cui l'atto costitutivo dell'impresa preveda più legali rappresentanti, gli stessi devono essere tutti in possesso dei requisiti di cui sopra.
Se uno dei legali rappresentanti non possiede i requisiti prescritti, è necessario individuare il soggetto che rappresenta l'impresa esclusivamente per l'attività di autoscuola e che tali specifici poteri di rappresentanza risultino in CCIAA.
Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 317/95 smi) per i quali è stata definita la relativa modulistica.Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione già comprovata per la prima sede), oltre alla nomina di un Responsabile Didattico (art. 123 c. 5 CdS - modificato dalla L.120/2010). Il Responsabile Didattico deve possedere i medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante sopra indicati, ad eccezione della capacità finanziaria e prestare la propria collaborazione in qualità di dipendente oppure collaboratore familiare oppure socio oppure ancora socio amministratore. Si rinvia ai requisiti soggettivi sopra indicati e si richiama in particolare il vincolo per il Responsabile Didattico di svolgere tali funzioni per una sola sede di autoscuola e la necessità di comprovare l'esperienza biennale, con le medesime modalità indicate per il titolare.

Descrizione

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), modificato dalla legge 2/4/2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29/7/2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti all’esercizio dell’attività.
Le autoscuole che hanno sede nel territorio provinciale riminese ricadono nella competenza della Provincia di Rimini.

Come fare

Nel caso di autoscuola con sede in altra provincia che voglia trasferire l'attività nel territorio della provincia di Rimini, alla luce dell'orientamento già espresso dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Divisione 5 e confermato con nota 2/05/2016, è necessario presentare una SCIA di apertura di nuova autoscuola dimostrando tutti i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente (si rinvia alla pagina di nuova apertura autoscuola).
Le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada modificato dalla L. 120/ 2010).
Si ritiene inoltre indispensabile precisare preliminarmente che i soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola.
Il requisito di esclusività significa che il titolare/legale rappresentante può ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola autoscuola; inoltre, se svolge altra prestazione lavorativa, occorre verificarne in concreto la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di autoscuola in base ai criteri di seguito indicati:
  • rapporto di lavoro subordinato (con impresa pubblica o privata) – nelle varie tipologie ammesse dalla normativa: deve avere le caratteristiche di part- time, nel limite del 50% dell'orario di lavoro oppure con un impegno lavorativo che non pregiudichi la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale; l’Amministrazione acquisisce il relativo nulla osta del datore di lavoro;
  • lavoro autonomo: il titolare/legale rappresentante è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del limite massimo di orario di lavoro. Per entrambe le ipotesi illustrate (lavoro subordinato o autonomo)Per entrambe le ipotesi illustrate (lavoro subordinato o autonomo) l’Ufficio acquisisce gli orari di apertura dell'Autoscuola confrontandoli con quelli di svolgimento di altra prestazione lavorativa, mediante documentazione che è onere dell'interessato depositare all'Ufficio stesso, al fine di verificare l'assolvimento della previsione normativa di “gestione diretta e personale” che il titolare deve poter garantire (art. 123 CdS citato).
All’interno dei locali di autoscuola possono essere svolte attività consentite e compatibili quali l’attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica.
Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere altresì in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali (tra cui: duplice abilitazione Insegnante /istruttore con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni.

Cosa serve

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa devono presentare (ai sensi dell’art. 19 della L.241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L.122/2010) alla Provincia di Rimini Ufficio Amministrativo trasporti competente Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:

 

  • Dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/200;
  • Degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall' 47 DPR 445/2000;
  • Attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di sopra (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio).

Cosa si ottiene

La legge 122/2010 (art. 49 comma 4 ter) stabilisce infatti che le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano anche come parte di una espressione più ampia e che a decorrere dal 31 luglio 2010 (entrata in vigore della legge 122/2010) la disciplina della Scia sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
L’apertura di nuove attività o le variazioni di attività già esistenti può essere operata dalla data della presentazione della SCIA alla Provincia di Rimini, senza ulteriori adempimenti.

Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) per i quali è stata definita la relativa modulistica.
Alle imprese che intendono avviare un’attività di autoscuola, la Motorizzazione civile territorialmente competente rilascia – su richiesta degli interessati ed in accordo con l’amministrazione - un permesso provvisorio di circolazione, al fine di consentire all’impresa di dimostrare, al momento della presentazione della SCIA, di disporre di mezzi idonei e in particolare di quelli dotati di doppi comandi.
Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede) oppure la conferma della validità di quella a suo tempo rilasciata da effettuarsi dall'Istituto di Credito, oltre alla nomina di un Responsabile didattico, dotato di tutti i requisiti e condizioni indicati per il titolare.
Anche chi già esercita attività di autoscuola ricorre alle procedure in SCIA, senza alcun pregiudizio per gli eventuali diritti acquisiti delle Autoscuole in attività.
Pertanto, i soggetti interessati presentano la SCIA in occasione dell'adeguamento dell'esercizio dell'attività in forma consorziata o per l'adeguamento relativo a mezzi, attrezzature, personale. Inoltre, la SCIA deve essere presentata in relazione ad altre modifiche sostanziali riguardanti l'attività di autoscuola quali: variazione dell'organico relativamente all'inserimento/sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico; variazione della forma societaria o dei componenti societari; variazione della sede, rinuncia all'esercizio dell'attività, variazione del parco veicolare dell'autoscuola.
Anche ai trasferimenti del complesso aziendale si applica la SCIA: la continuità nell’esercizio dell’attività di autoscuola avviene nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano a rispettare con apposita autocertificazione. Si evidenzia al riguardo che in relazione ai contenuti di cui all’art. 20 c. 6 della legge 120 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B adeguano lo svolgimento dell’attività di autoscuola per la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola.
Anche in caso di variazione (inserimento, sostituzione od estromissione) dei collaboratori dipendenti (cd. Addetti di segreteria) l'autoscuola presenta la relativa SCIA.
Gli interessati devono inoltre preventivamente comunicare alla Provincia di Rimini lo svolgimento di attività diverse all'interno dei locali dell'autoscuola (si ricorda che sono compatibili solo le attività riconducibili alla circolazione stradale).
Qualora poi le Imprese intendano ristrutturare e/o ampliare la sede dell'autoscuola devono informare la Provincia di Rimini mediante specifica comunicazione impegnandosi a rendere nota l'avvenuta conclusione dei lavori realizzati.
Il legale rappresentante del Consorzio costituito da Autoscuole ai sensi dell'art. 123 c. 7 del D. Lgs. 285/1992 presenta SCIA di riconoscimento quale Centro di istruzione automobilistica all'Ufficio della Provincia, secondo i criteri fissati dal DM 317/1995; analogamente, la revoca dell’atto di riconoscimento a suo tempo rilasciato dall’Ente provinciale per cessazione dell’attività del centro di istruzione viene comunicata in regime di SCIA.

Tempi e scadenze

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.
E' prevista la verifica da parte dell'Ufficio competente del permanere dei requisiti prescritti per l'attività di autoscuola ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni (come stabilito dall'art. 123 comma 7-bis Codice della Strada).

La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto segnalato non sia realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
Sono fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per la verifica dell'esercizio effettivo di quanto dichiarato.
E' contemplato anche il caso di apertura di ulteriore sede di autoscuola di una impresa già titolare di una attività di autoscuola nel territorio della provincia di Rimini o al di fuori esso.
Il caso di trasferimento di ramo d'azienda o complesso aziendale e conferimento di azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di autoscuola richiede la presentazione della stessa SCIA di nuovo avvio per la necessità di dimostrare tutti i requisiti in capo al cessionario/acquirente, ma in tal caso è assicurata la continuità dell'attività ceduta da parte della precedente impresa.

A seguito della presentazione della SCIA, la Provincia di Rimini verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio. Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Provincia - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).Nei locali individuati per l'esercizio dell'attività, l'Ufficio potrà svolgere un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nelle dichiarazioni allegate alla SCIA.

Controlli:
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

Termine di conclusione:
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010, possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione (da intendersi dalla data di relativa protocollazione) della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale).

Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:
TAR di Bologna

Caso di scia-silenzio assenso:
Si

Quanto costa

La presentazione della SCIA per avviare un’autoscuola è gratuita (nulla è dovuto).

 

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Ufficio Trasporti

Gestione e vigilanza su autoscuole, centri revisione, consulenza e scuole nautiche. Coordinamento TPL, autotrasporto merci, trasporti eccezionali e autorizzazioni gare su strada.

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Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Ufficio Trasporti

Telefono: 0541 716207

Email: m.dionigi@provincia.rimini.it

Indirizzo: Via Dario Campana, 64

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Pagina aggiornata il 04/02/2025

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